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La denominazione “cioccolato puro” contro il diritto UE

La Corte di giustizia europea vieta all’Italia di denominare “puro” il cioccolato”. Secondo la Corte, la denominazione, che distingue il cioccolato tra puro e non, viola la direttiva europea, per la quale il consumatore debba essere informato dall’etichettatura solo sulla presenza o meno nel cioccolato di grassi vegetali sostitutivi.

Le norme europee sull’etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato armonizza le denominazioni di vendita di questi prodotti. Quando contengono fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la loro denominazione resta immutata, ma la loro etichettatura deve contenere, in grassetto, la specifica dizione: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Per i prodotti di cioccolato che contengono unicamente burro di cacao, è possibile indicare sull’etichettatura tale informazione, purché sia corretta, imparziale, obiettiva e non induca in errore il consumatore.

La legge italiana prevede che la dicitura «cioccolato puro» sia aggiunta o integrata nelle denominazioni di vendita o sia indicata in altra parte dell’etichettatura dei prodotti che non contengono grassi vegetali sostitutivi e, in caso di violazione, applica ammende da 3000 a 8000 euro. L’obiettivo delle norme UE è quello di garantire la coerenza delle regole nel mercato interno, attraverso un’armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato. La disciplina europea non prevede né la denominazione di vendita «cioccolato puro» né l’introduzione di un’altra denominazione da parte del legislatore nazionale. Quindi, secondo la Corte la norma italiana è in contrasto con il sistema UE delle denominazioni di vendita. Il sistema di duplice denominazione italiano non rispetta neppure il diritto dei consumatori a disporre di un’informazione corretta, imparziale ed obiettiva che non lo induca in errore. La Corte, infatti, ha già dichiarato che l’aggiunta di grassi sostitutivi a prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi previsti dalla normativa non modifica la loro natura al punto di trasformarli in prodotti diversi. Di conseguenza, una distinzione delle loro denominazioni di vendita non è giustificata.

(fonte Asterisco Informazioni)

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