Dotare l’Italia nell’anno di Expo di una legge sull’agricoltura sociale non è solo una buona notizia, ma una grande opportunità e il riconoscimento del lavoro portato avanti ogni giorno sul territorio nazionale attraverso migliaia di esperienze. Parola del Ministro Maurizio Martina, che ha sottolineato come l’agricoltura sociale rappresenti “un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione, non soltanto una opportunità economica”. Con questo provvedimento, si è voluto rimettere al centro la tutela della persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e responsabilità sociale. Allo stesso tempo, si è voluto rafforzare le opportunità di crescita della multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei nostri territori.
Le principali novità/1. Vediamo in estrema sintesi quali sono le novità del provvedimento:
– viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono: a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura; c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante; d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche; – le Regioni, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possono promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale; – le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; – i Comuni possono prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; – gli enti pubblici territoriali possono prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; – gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata; – viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, azione finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.
Fonte: Europe Direct Veneto
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