Il valore degli impianti fotovoltaici non incide sulla rendita catastale: è quanto stabilisce il comma 21 dell’art. 1 della legge di Stabilità per il 2016.
Fino ad ora era questo l’orientamento consolidato, sia nella prassi sia nella giurisprudenza, perchè si considerava che l’autonomia funzionale e reddituale garantita da questi impianti fosse influente sulla valutazione degli immobili. La nuova formulazione contenuta nella legge di Stabilità parte dalla considerazione che le installazioni fotovoltaiche, architettonicamente integrate o parzialmente integrate nel manufatto, come è per i pannelli che fanno parte costitutiva del tetto o che sono solo posati sopra la copertura, “non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari”. Questo purchè, specifica la norma, siano “impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza”. Di fatto, insomma, solo “quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni”. Ben altra valutazione è quella relativa ad impianti maggiori che abbiano per fine il processo produttivo di generazione di energia elettrica.La legge di stabilità, nei due commi successivi, il 22 e il 23, prevede anche la possibilità di procedere alla rettifica delle rendite già attribuite con effetto retroattivo fino al 1° gennaio 2016, rilevante proprio per quelli immobili siano installati impianti fotovoltaici.
Fonte: Asterisco Informazioni
Filed under: fonti rinnovabili | Tagged: legge stabilità 2016 impianti fotovoltaici |
Lascia un commento