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Certificazione dei biocarburanti: la Corte dei Conti Europea denuncia carenze nel riconoscimento e nella supervisione del sistema di controllo

biomasseCarenze nel sistema di certificazione sostenibile dei biocarburanti potrebbero minare la base degli obiettivi 2020 dell’UE per le energie rinnovabili nel settore dei trasporti: a denunciarlo è una recente relazione della Corte dei Conti Europea (ECA), (relazione speciale n 18/2016: “Il sistema UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili), effettuata nei quattro Stati membri che producono e/o consumano il maggior volume di biocarburanti: Germania, Francia, Polonia e Regno Unito.

Biocarburanti Ue certificati attraverso sistemi volontari. Secondo la Direttiva sulle Energie Rinnovabili, gli Stati membri UE possono utilizzare solo biocarburanti sostenibili certificati per raggiungere l’obiettivo 2020 del 10 per cento di approvigionamento da fonti rinnovabili per l’energia impiegata nei trasporti. La maggior parte dei biocarburanti immessi nel mercato UE sono certificati attraverso sistemi di controllo volontari riconosciuti dalla Commissione Europea. Ma i revisori hanno verificato che questi  soffrono di carenze nella procedura di riconoscimento e supervisione da parte della Commissione. “Gli obiettivi 2020 per l’energia sostenibile nei trasporti sono importanti sia per l’ambiente dell’Unione Europea che per gli utenti. Ma la tracciabilità della realizzazione degli obiettivi deve basarsi su dati audio e un sistema di certificazione affidabile. Questo era l’obiettivo del nostro controllo“, ha dichiarato Bettina Jakobsen, membro della Corte dei Conti Europea, responsabile della relazione.

Le carenze/1. I revisori hanno verificato che la Commissione non richiede controlli sul fatto che la produzione di biocarburanti sia fatta senza rischi socio-economici, come il conflitto sulla proprietà del suolo, il lavoro forzato o minorile, precarie condizioni di lavoro per gli agricoltori e pericoli per la salute e la sicurezza. Inoltre, le valutazioni non rilevano l’impatto indiretto sulla sostenibilità dei biocarburanti provocato dal cambio d’uso del suolo (nel caso in cui più terreno venga coltivato per il cibo in modo da compensare quello usato per la produzione di biocarburanti). La Commissione, inoltre, riconosce sistemi di controllo che non danno garanzia sulla provenienza dei biocarburanti da rifiuti o materie prime che non soddisfano i requisiti ambientali.

Le carenze/2. Alcuni sistemi di controllo sono apparsi ai revisori insufficientemente trasparenti o “governati” da un ristretto numero di membri, aumentando così il rischio di conflitti di interesse ed impedendo una comunicazione efficace con gli altri portatori d’interesse. Inoltre, la Commissione non supervisiona le operazioni dei sistemi di controllo volontari, quindi non può essere sicura che siano state applicate realmente le norme di certificazione come non è in grado di rilevare eventuali infrazioni alle regole. Gli Stati membri sono responsabili per l’affidabilità delle loro statistiche sui biocarburanti sostenibili ed il conteggio verso il raggiungimento dell’obiettivo del 10 per cento per l’energia impiegata nei trasporti. Tuttavia, i revisori trovano che le statistiche possano essere sovrastimate, perché gli Stati membri potrebbero aver incluso biocarburanti la cui sostenibilità non è stata verificata. Sono stati rilevati problemi anche per quanto riguarda la comparabilità dei dati. I revisori sono consci che questo tipo di valutazione presenti delle difficoltà tecniche, ciononostante, la mancanza di queste informazioni mina la rilevanza del sistema di certificazione.

Osservazioni. I revisori hanno invitato la Commissione a garantire che i sistemi di certificazione siano in grado di valutare quanto incidano nella produzione di biocarburanti i rischi socio-economici significativi ed il cambiamento indiretto dell’uso del suolo; siano in grado di verificare che i produttori di materie prime in agricoltura rispettino i requisiti ambientali; siano in grado di fornire prove sufficienti sull’origine dei rifiuti e dei residui utilizzati per la produzione di biocarburanti. La stessa Commissione dovrebbe valutare se la governance dei sistemi di controllo riduca il rischio di conflitto di interessi e sia sufficientemente trasparente; dovrebbe inoltre controllare che le operazioni dei sistemi di controllo certificati siano conformi alle norme presentate al momento del riconoscimento e che siano istituiti sistemi di reclamo trasparenti; infine, che raccolga dagli Stati membri elementi sull’affidabilità delle loro statistiche inerenti ai biocarburanti e che armonizzi la definizione delle sostanze di scarto.

Da tener presente. La legislazione europea definisce biocarburanti “liquidi o combustibili gassosi per i trasporti ricavati da biomassa”, per esempio da prodotti biodegradabili di origine agricola, forestale o dalla pesca, rifiuti o residui oppure da rifiuti industriali e urbani biodegradabili. La Direttiva sulle Energie Rinnovabili impone agli Stati membri dell’Unione europea di assicurare che entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzate nei trasporti sia pari almeno al dieci per cento sul consumo finale. Considerando l’attuale fase di sviluppo tecnico e la possibilità di utilizzare energie alternative nel settore dei trasporti, l’obiettivo del dieci per cento deve essere raggiunto solo attraverso un uso consistente di biocarburanti. I biocarburanti emettono meno gas serra, il biossido di carbonio, in particolare, rispetto ai combustibili fossili. Ma questo funziona solo se non ci sono ulteriori emissioni dovute ai cambiamenti di uso del suolo. Se l’uso del suolo  cambia, le emissioni aggiuntive sono causate dal recupero e  dalla coltivazione di nuove aree di  colture alimentari. Non c’è concorrenza con la produzione alimentare in cui i biocarburanti sono prodotti a partire da rifiuti, residui o altre biomasse non alimentari.

Fonte: Servizio Stampa Corte dei Conti Europea

 

ia libera UE a sistemi di certificazione dei biocarburanti

I biocarburanti possono costituire un’alternativa ecocompatibile ai combustibili fossili, ma si deve assicurarsi che le foreste tropicali e le torbiere ricche di carbonio non cedano il passo a piantagioni di olio di palma o di canna di zucchero e garantire che all’interno dell’UE si usino soltanto biocarburanti che consentano un risparmio di gas a effetto serra più elevato dei combustibili fossili. La sostenibilità dei biocarburanti deve essere verificata dagli Stati UE o dai sistemi di certificazione volontari approvati dalla Commissione europea, il cui riconoscimento si applica direttamente in tutti e 27 gli Stati europei.

Il Commissario europeo per l’energia Günther Oettinger ha affermato: “Dobbiamo garantire la sostenibilità dell’intera catena di produzione e di approvvigionamento dei biocarburanti. Per questo motivo abbiamo stabilito standard di sostenibilità senza eguali. I sistemi di certificazione riconosciuti a livello UE fanno in modo che tali standard siano raggiunti grazie a metodi di gestione esemplari in termini di trasparenza ed affidabilità.”

Per ottenere un sostegno governativo o essere considerati nell’ambito degli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili, i biocarburanti utilizzati all’interno dell’UE, di produzione locale o importati, devono soddisfare determinati criteri per prevenire la conversione di aree contraddistinte da un’elevata biodiversità e grandi stock di carbonio in zone di produzione di materie prime per biocarburanti. In pratica non si possono ritenere sostenibili i biocarburanti riconducibili a colture provenienti da terreni che in precedenza ospitavano foreste pluviali o praterie naturali con un ecosistema unico. Inoltre, le emissioni di gas a effetto serra generate dall’intera catena di produzione devono essere inferiori almeno del 35% rispetto ai combustibili fossili. Una soglia minima che è destinata ad aumentare nel tempo.

Entro il 2020 l’UE si è prefissata di aumentare almeno al 10% la quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. I biocarburanti utilizzati per raggiungere tale obiettivo devono soddisfare specifici requisiti e non possono essere originati da prodotti di aree ad elevata biodiversità, come aree protette, oppure di aree ad alta concentrazione di carbonio, come foreste e praterie. I produttori possono scegliere se attestare il rispetto di tali requisiti avvalendosi di sistemi nazionali o aderendo a un sistema di certificazione volontario riconosciuto dalla Commissione europea. Se – una volta esaminato attentamente un sistema – la Commissione europea ritiene che sia in linea con condizioni poste dalla normativa sulle energie rinnovabili, concede il proprio riconoscimento per un periodo di cinque anni.