I giudici europei hanno stabilito che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi (ovvero la modifica del Dna di un organismo vivente senza l’introduzione di materiale genetico proveniente da un’altra specie) sono Organismi geneticamente modificati (Ogm) “nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente”.
Tecniche non naturali. Per i giudici,dunque, sono soggetti alla normativa europea sugli Ogm tutti quegli organismi che sono frutto di processi o tecniche non “naturali”. In questo senso le New breeding techniques non possono essere considerate esenti dalla normativa Ogm.
Esentate le applicazioni con una lunga trdizione di sicurezza. La Corte precisa, però, che “dalla direttiva sugli Ogm emerge che quest’ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza”. Questo per evitare che varietà di piante coltivate da anni, come il grano Creso (una cultivar ottenuta tramite mutagenesi indotta da una irradiazione combinata di neutroni e raggi gamma), ricadessero nella normativa sugli Ogm.
Principio di precauzione. Riguardo alle New breeding techniques, la Corte sottolinea come “i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite trans genesi”. Per questo motivo i giudici di Lussemburgo, rifacendosi al principio di precauzione, ritengono che “la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione”.
A differenza di quanto deciso negli USA, dunque, i giudici della Corte di Giustizia dell’UE hanno stabilito che gli organismi ottenuti tramite le Nbt di fatto devono ricadere all’interno della normativa sugli Ogm. Quanto ai motivi di questa equiparazione, i giudici europei si limitano a dire che “la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi”.
Fine del genome editing? Se da un lato i giudici ritengono di aver salvaguardato “la salute umana e l’ambiente”, dall’altro – osservano alcune fonti – hanno di fatto messo la parola fine al miglioramento genetico attraverso tecniche come il genome editing. Tecniche sulle quali anche il Mipaaf aveva deciso di investire stanziando 21 milioni di euro nell’ambito di un progetto di miglioramento genetico delle colture importanti per il made in Italy coordinato dal Crea. Le potenzialità delle Nbt si scontrano, dunque, con una burocrazia che di fatto mette fuori gara le piccole imprese e rende insostenibili gli investimenti sulle colture minori. La direttiva che regola gli Ogm prevede, infatti, che questi organismi siano autorizzati dopo una valutazione dei rischi che possono rappresentare per la salute umana e l’ambiente e li sottopone a requisiti di tracciabilità, etichettatura e monitoraggio.
Fonte: Veneto Agricoltura Europa
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In America, Amy Klobuchar, senatore del Minnesota, ha presentato nel suo Stato un disegno di legge che vieta di chiarire in etichetta se un cibo è Ogm oppure no. La proposta ha già superato l’esame in sede di Commissione agricoltura ed è stata trasmessa all’aula per la conversione in legge, tra l’indignazione dei consumatori e le molte lodi da parte dell’industria alimentare.