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Riforma codice agricolo in vigore dalla primavera 2010. Cosa cambia nel sistema enologico italiano.

Il nuovo codice agricolo, definito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia come un vademecum tascabile per il milione e 700.000 partite Iva dell’agricoltura italiana, dovrebbe diventare operativo entro la primavera 2010. Obiettivo del codice è semplificare e accorpare il quadro legislativo dell’agricoltura rendendo fruibile a tutti una materia per ora dispersa tra il codice civile, le leggi speciali emanate nel corso di quarant’anni e in alcuni commi di legge finanziarie. “La materia agricola – ha detto il Ministro Zaia – ha vissuto interventi importanti praticamente in ogni decennio: prelazione agraria negli anni Sessanta, usucapione speciale negli anni Settanta, legge sull’affitto dei fondi rustici e dei contratti agrari negli anni Ottanta, e nel 2001 le leggi di orientamento in agricoltura. Tutte queste materie, disseminate in varie leggi speciali, rendevano difficile agli agricoltori individuare il quadro normativo complicando la loro attività. Scopo della semplificazione normativa è di rendere prevedibile ai destinatari le conseguenze delle loro condotte”. Il Codice, costituito da sei Titoli, per 155 articoli in tutto, riguarda:  l’attività agricola e, quindi, le figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività, compresa la vendita dei prodotti agricoli; le società agricole; i contratti agrari; le coltivazioni OGM; la creazione di aziende agricole, anche attraverso l’acquisizione della terra per successione o per prelazione.

Dopo la riforma, cosa cambia nel sistema enologico italiano. Con la riforma il Consiglio dei ministri ha dato l’ok anche alla nuova legge sulla tutela delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini adeguata alla nuova Ocm comunitaria, l’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Le novità principali del nuovo decreto legislativo si trovano negli articoli 3, 12, 13 e 14.

Classificazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche. L’articolo 3 sottolinea che, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della legge 164/1992 e pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane “Docg, Doc e Igt” costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.

Schedario viticolo. L’articolo 2 introduce una sostanziale semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori attraverso la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti Do, elenco vigneti Igt) con l’unico strumento dello Schedario viticolo comunque gestito dalle Regioni.

Controlli e vigilanza. L’articolo 13 dispone che il controllo delle denominazioni protette e indicazioni geografiche viene affidato per la totalità delle sue fasi a un unico soggetto, individuato dai produttori della Do e/o Ig e che sarà l’unico titolato all’attività di controllo (“se un provvedimento simile fosse stato varato tempo addietro – ha detto il Ministro Zaia – casi come quello del Brunello non sarebbero acccaduti”).

Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti. L’articolo 14 prevede infine un’unica denuncia di produzione annuale che annulla l’attuale decuplicazone della denuncia delle uve Do e Igt alle competenti Camere di Commercio.

(fonti: Ministero politiche agricole alimentari e forestali/Associazione Italiana Sommeliers)

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