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FIVI, sul testo unico della vite e del vino chiede maggior chiarezza a vantaggio di produttori e consumatori

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Matilde Poggi, presidente FIVI

Mercoledì 18 giugno scorso si è svolta a Roma l’audizione delle associazioni/organizzazioni della filiera vino presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, nell’ambito della discussione sulla proposta di legge C 2236 Sani “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” –Testo Unico della vite e del vino. FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti è intervenuta sollecitando l’attenzione del legislatore su alcuni punti molto importanti per ottenere un testo finale che sia il più possibile chiaro e risponda alle esigenze espresse dai vignaioli/produttori italiani, e sia altrettanto rispettoso del diritto dei consumatori alla completa e corretta informazione.

I punti “caldi”: 1/definizione di vitigno autoctono Sono tratti dal documento “Osservazioni al testo unico”elaborato dal prof. Michele A. Fino, docente UNISG per Fivi, ed esposti alla Commissione dalla presidente della Federazione Matilde Poggi: L’Art. 8 c.1 (Titolo II) definisce “vitigno autoctono italiano” il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. Questo significherebbe che qualsiasi vitigno, una volta piantato in Italia, diventerebbe automaticamente autoctono. Vi è una distanza abissale tra il sentito di consumatori e produttori e la lettera della legge. Questa distanza va superata. La proposta è piuttosto di evitare il ricorso alla definizione di autoctono; la si lasci all’ambito della critica enologica e della cultura gastronomica nazionale, ma si eviti di sancire giuridicamente una NON-DEFINIZIONE. Perché questa norma aprirebbe allo scempio del patrimonio ampelografico nazionale, dato che consentirebbe la registrazione come autoctono di qualsiasi cosa sia piantata alla data della sua entrata in vigore, senza riguardo né per le tradizioni produttive italiane né per il valore che hanno le vere peculiarità viticole nazionali sul mercato globalizzato: un patrimonio di biodiversità impareggiabile a livello mondiale.

I punti “caldi”: 2/etichettatura. L’Art. 52 (Titolo III) sulla Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP rinvia alle disposizioni comunitarie e nazionali. FIVI ritiene assolutamente necessario che all’Art. 53, sull’Impiego delle denominazioni geografiche, venga aggiunto un comma che permetta di indicare la REGIONE in cui ha sede l’azienda viticola, anche se tale nome è una DO o IG. Ciò deve avvenire se non sull’etichetta, intesa come dicitura sulla bottiglia, almeno come indicazione sul sito e sui materiali aziendali .Occorre cioè distinguere, come NON fa il legislatore europeo e di conseguenza quello nazionale, tra etichettatura vera e propria e informazioni equiparate all’etichettatura, ma che hanno una ben diversa (e spesso nulla) capacità di creare confusione. L’interesse a proteggere dalle usurpazioni le DO e le IG non può portare al paradosso per cui un’azienda si trova privata del potere di indicare, sul proprio materiale di comunicazione, dove ha sede.

I punti “caldi”: 3/ istituto della diffida. L’Art. 58 (Titolo III) tratta dell’istituto della diffida per le infrazioni minori, per permettere di sanare l’irregolarità accertata con un richiamo formale. Secondo FIVI il limite minimo individuato di 600 euro è assolutamente troppo basso, dato che qualunque infrazione del tutto involontaria delle norme di etichettatura comporta una sanzione minima di 2000 euro (vd. art. 60 del Testo Unico). La proposta è di estendere l’applicazione della diffida a tutte le fattispecie in cui la sanzione è amministrativa, e non ci sia pericolo per la salute pubblica derivante dalla condotta del produttore che ha infranto le norme.

Istituzioni, FIVI chiede non più solo controlli ma sinergie con le aziende agricole. I vignaioli indipendenti sono convinti fin dal 2011, all’atto della presentazione del Dossier Burocrazia, che sia fondamentale un mutamento nel rapporto esistente fra legislatore e vignaiolo, ovvero che la struttura burocratica non debba più solo essere controllore delle aziende ma diventare cooperatore delle stesse, fornendo regole chiare ma “leggere” che l’impresa è tenuta a rispettare, ma che le permettano di produrre ed essere competitiva sui mercati internazionali. Per questo, FIVI continuerà a dare il proprio concreto contributo all’elaborazione di un Testo Unico che si auspica risulti il migliore possibile.

Chi è FIVI. 800 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa 8.000 ettari di vigneto, per una media di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. Circa 55 sono i milioni di bottiglie commercializzate e il fatturato totale supera 0,5 miliardi di euro, per un valore in termini di export di più 200 milioni di euro. Gli 8.000 ettari di vigneto sono condotti per il 49 % in regime biologico/biodinamico, per il 10 % secondo i principi della lotta integrata e per il 41 % secondo la viticoltura convenzionale.

(Fonte: FIVI – Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti)

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