In data 31/03/2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento Comunitario 271/2010 che modifica il Reg. CE 889/2008 e reca le disposizioni sull’utilizza del nuovo logo europeo per i prodotti biologici.
Il Regolamento prescrive che dal 1° Luglio 2010, per i prodotti biologici, dovrà comparire sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati.
Istruzioni per l’uso. Quando viene usato il logo comunitario, il numero di codice dell’organismo di controllo deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE inoltre deve comparire nello stesso campo visivo del logo e immediatamente sotto il numero di codice dell’organismo anche l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è comosto e compare nelle forme seguenti:
– «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,
– «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
– «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
Possibile anche l’indicazione di un Paese se tutte le materie prime agricole sono ivi prodotte. L’indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. Il logo e le relative diciture devono essere apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I riferimenti grafici del Logo comunitario devono rispettare le indicazioni riportate all’allegato XI del reg. CE 889/2008.
Quando il logo comunitario non può essere utilizzato o è facoltativo. Per i prodotti con ingredienti biologici inferiori al 95%; i prodotti della caccia e della pesca con ingredienti biologici; i prodotti in conversione e per i prodotti al di fuori del campo di applicazione del regolamento 834/2007 come ad es. i prodotti cosmetici, tessili, pet-food, ecc. L’uso del logo è facoltativo per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
(Fonte: CCPB controllo e certificazione)
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