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Viticoltura. Impianti vitati, con la nuova PAC si passa dai diritti alle autorizzazioni

Marogne della ValpolicellaLa riforma della Pac nel settore vitivinicolo è stato il tema di tre convegni organizzati nei giorni scorsi da Coldiretti Verona a cui hanno partecipato complessivamente oltre 750 produttori agricoli del territorio scaligero. I convegni, svolti a Sona, Monteforte d’Alpone e Illasi hanno avuto come relatore Domenico Bosco, responsabile ufficio vitivinicolo della Confederazione Nazionale Coldiretti e come moderatore Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Verona.

Novità e conferme. “La riforma della Pac nel settore vitivinicolo – ha evidenziato Domenico Bosco – prevede delle novità ma anche conferme sia in termini di risorse che di regole. Possiamo, infatti, dire che c’è una conferma del budget specifico per il settore vitivinicolo, una gestione delle risorse mediante PNS quinquennali, la conferma delle misure preesistenti. Ci sarà, e questa è una novità, la possibilità di azioni di promozione dei vini anche sul mercato interno ma tale disposizione è ancora da definire. Ci sarà un sostegno alla ristrutturazione e riconversione per motivi sanitari e una nuova misura di ricerca e sviluppo per migliorare la qualità dei prodotti e l’impatto ambientale. Ci sarà la possibilità di sostegno alla viticoltura di montagna o a forte pendenza (PSR) e il pagamento unico disaccoppiato per i produttori di uva”.

Vigneti esentati dall’obbligo di greening. “Per quanto riguarda le regole – continua Bosco -, possiamo sottolineare che i vigneti sono esentati dal rispettare le regole del greening (non obbligo di mantenere le aree di interesse ecologico), norme di gestione del potenziale produttivo basate su un nuovo sistema di autorizzazione degli impianti viticoli, conferma della definizione a livello Ue dei prodotti vitivinicoli, conferma della classificazione dei vini comunitari (Dop-Igp; varietali-annata), conferma delle norme comunitarie su etichettatura (indicazioni obbligatorie e facoltative) e del sistema Ue delle partiche enologiche (zuccheraggio – eliminazione aiuto ai mosti)”.

Il sistema delle autorizzazioni è stato particolarmente approfondito. Infatti, gli impianti e i reimpianti di vigneti – ha spiegato Bosco – sono consentiti solo previa concessione, ai produttori interessati da parte degli Stati membri, di una autorizzazione che sarà gratuita, espressa in ettari e legata ad una specifica superficie. Gli Stati membri concedono autorizzazioni fino all’uno per cento annuo della superficie vitata nazionale (clausola di salvaguardia), ma hanno la facoltà di ridurre questa percentuale e limitarne il rilascio in zone specifiche (Do/Ig – senza Ig) tenendo conto delle raccomandazioni dei Consorzi di tutela e/o delle Oo.Pp. Sia la riduzione che le limitazioni non possono azzerare le autorizzazioni concedibili e devono essere giustificate (es. rischio di offerta eccedentaria o svalutazione dei prodotti a Do-Ig), al fine di contribuire ad un aumento ordinato degli impianti vitati. Gli Stati membri fissano criteri di ammissibilità obiettivi e non discriminatori (es. disponibilità di superficie, capacità e competenze professionali, rischio appropriazione della notorietà delle denominazioni, uno o più dei criteri di priorità). Se gli ettari richiesti sono inferiori alla percentuale fissata, le richieste di autorizzazione considerate ammissibili sono tutte accettate. Se invece le richieste ammissibili sono superiori alla percentuale fissata le autorizzazioni sono concesse in proporzione e/o in base a criteri di priorità (giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e di territorio, incremento della qualità dei prodotti a Do-Ig, aumento della dimensione di aziende piccole e medie)”.

Un sistema di autorizzazioni valido fino al 2030. “Gli Stati membri – ha proseguito Bosco – concedono automaticamente autorizzazioni, che non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di salvaguardia, ai produttori che estirpano un vigneto dopo il 1° gennaio 2016. L’autorizzazione per reimpianto può essere concessa anche prima della estirpazione purché questa sia effettuata entro 4 anni dalla data del nuovo impianto. L’autorizzazione è utilizzata esclusivamente nella stessa azienda in cui avviene l’estirpazione (non potrà essere ceduta a terzi) e può essere vincolata al reimpianto della stessa Do/Ig di provenienza; come lo è oggi per i diritti di non è concessa in caso di estirpazione di vigneti non autorizzati. Il produttore che ha ricevuto un’autorizzazione e non la utilizza entro tre anni è soggetto a sanzione. Il sistema di autorizzazioni si applicherà fino al 2030 in tutti gli Stati membri produttori di vino ma con alcune eccezioni (regola del de minimis). Sono inoltre previsti alcuni principi per la gestione transitoria dei diritti di impianto ancora validi, detenuti al 31 dicembre 2015. “Il nuovo sistema di autorizzazioni – ha concluso Domenico Bosco – continua a prevedere che gli Stati membri debbano tenere sotto controllo gli impianti viticoli e detengano inventario e schedario viticolo. Come nel sistema dei diritti di impianto sono considerati illegali gli impianti di vigneto effettuati senza le specifiche autorizzazioni e c’è l’obbligo di estirpazione per gli impianti non autorizzati. Il rispetto delle regole deve essere assicurato dagli Stati membri che impongono sanzioni e accertano che le superfici vitate provenienti da impianti non autorizzati non beneficiano di misure di sostegno da parte della Ue”.

(Fonte: Coldiretti Verona)