Dopo la pubblicazione del 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, il prossimo 22 ottobre entrerà in vigore la Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari.
Conto alla rovescia. Il provvedimento si applicherà ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Dal 22 ottobre, quindi, scatteranno i 180 giorni di periodo transitorio che porteranno alla vera operatività il 5 aprile 2018. In questo lasso di tempo, gli alimenti potranno essere immessi sul mercato o etichettati senza dover indicare la sede di produzione e potranno essere commercializzati anche dopo, fino all’esaurimento delle scorte.
Un’informazione chiave per la sicurezza e la corretta informazione ai consumatori. “Portiamo a casa un successo importante – afferma Christian Malinverni, presidente della federazione alimentaristi della Confartigianato Imprese Veneto-. La reintroduzione dell’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione non era infatti scontata. Abbiamo fatto valere la nostra voce per una informazione chiave per la sicurezza e la corretta informazione ai consumatori, fondamentale anche per riconoscere un prodotto alimentare italiano da uno prodotto a basso costo in qualche Paese in via di sviluppo. Anche e soprattutto, però, per garantirne la tracciabilità della filiera di produzione in caso di allerta sanitaria. Sono questi i punti su cui Confartigianato Alimentazione ha fatto pressione per riportare l’obbligo di legge che va a concvretizzarsi.
Regime sanzionatorio previsto all’articolo 5 del decreto. In particolare: la mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro; nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti e non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro. Infine la mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento n. 1169 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Fonte: Servizio Stampa Confartigianato Imprese Veneto
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