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Ritorno alle origini per il Soave: bye bye Chardonnay e Pinot Bianco

Trebbiano di Soave

E’ un vero e proprio ritorno alle origini per il Soave, in seguito alla recente modifica del disciplinare, approvata a fine gennaio dal Comitato Nazionale Vini. Il Soave Superiore Docg ed il Recioto di Soave dalla vendemmia 2010 potranno essere prodotti esclusivamente con vitigni storici quali la garganega e il trebbiano di Soave, vengono quindi esclusi lo Chardonnay ed il Pinot Bianco. Quest’ultimo non potrà inoltre essere utilizzato come vitigno base del Soave Doc. In vigna vengono ridefiniti i sistemi di allevamento con il recupero della pergola soavese con la tradizionale apertura nell’interfilare.

Forte identità territoriale con un marcato orientamento ai gusti di oggi. Le nuove tendenze di consumo più orientate a vini freschi e fruttati hanno suggerito una ridefinizione degli estratti fissandoli a 17 grammi/litri per il Soave Classico e Colli Scaligeri e a 19grammi/litro per il Soave Superiore Docg. Nell’ambito del Soave Superiore è anticipata l’immissione al consumo al 1° aprile mentre per la tipologia Riserva la data di commercializzazione è stata individuata nel 1° novembre. In entrambi i casi è stato tolto l’obbligo dell’affinamento in bottiglia. Le nuove regole vanno quindi sostanzialmente a ridefinire un prodotto dalla forte identità territoriale ma con un più marcato orientamento alle moderne tendenze di consumo.

Dati 2009: sostanziale equlibrio tra domanda e offerta
. «Le nuove regole – afferma Arturo Stocchetti, presidente del Consorzio di Soave –  giungono in un momento particolarmente significativo per la denominazione. Sul fronte produttivo i dati vendemmiali 2009 confermano un sostanziale nuovo equilibrio tra domanda ed offerta, dovuto sia alla costante azione di monitoraggio delle produzioni in vigna, sia alla decisione di ridurre a 130 quintali per ettaro le rese per il Soave Doc e per il Soave Classico. Per quanto riguarda la commercializzazione, nonostante un contesto internazionale difficile, soprattutto per i mercati inglese e tedesco dove nell’ultimo anno tante denominazioni italiane hanno mostrato segni di sofferenza, il Soave rimane un vino di riferimento». In merito all’imbottigliato i dati si riconfermano in linea con il 2008 – un risultato molto positivo in relazione al generale andamento dei mercati – diretta conseguenza questa dei contratti di vendita confermati per quanto riguarda il comparto della distribuzione moderna tedesca e inglese. Situazione analoga anche per il Soave sfuso che raggiunge le grandi centrali di imbottigliamento del Nord Europa e che, come per l’annata appena chiusa, si attesta intorno ai 50.000 ettolitri.

Nota positiva dal mercato interno. E mentre si rimane in attesa dei dati sul fronte statunitense, arriva una importante nota positiva dal mercato interno, spesso sottovalutato dai produttori del Soave. In base ai consuntivi relativi alla grande distribuzione e recentemente rilevati, si conferma infatti un’ulteriore crescita in volume e valore delle vendite pari ad +14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una generale tenuta dei prezzi medi a bottiglia. In questo contesto di confortanti notizie il Consorzio ha avviato un’ importante azione promozionale che interessa nel 2010 soprattutto Stati Uniti e Canada, con numerosi progetti tesi alla valorizzazione e al sostegno delle aziende socie.

(fonte: Consorzio per la tutela vini Soave e Recioto di Soave)

Riforma codice agricolo in vigore dalla primavera 2010. Cosa cambia nel sistema enologico italiano.

Il nuovo codice agricolo, definito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia come “un vademecum tascabile per il milione e 700.000 partite Iva dell’agricoltura italiana“, dovrebbe diventare operativo entro la primavera 2010. Obiettivo del codice è semplificare e accorpare il quadro legislativo dell’agricoltura rendendo fruibile a tutti una materia per ora dispersa tra il codice civile, le leggi speciali emanate nel corso di quarant’anni e in alcuni commi di legge finanziarie. “La materia agricola – ha detto il Ministro Zaia – ha vissuto interventi importanti praticamente in ogni decennio: prelazione agraria negli anni Sessanta, usucapione speciale negli anni Settanta, legge sull’affitto dei fondi rustici e dei contratti agrari negli anni Ottanta, e nel 2001 le leggi di orientamento in agricoltura. Tutte queste materie, disseminate in varie leggi speciali, rendevano difficile agli agricoltori individuare il quadro normativo complicando la loro attività. Scopo della semplificazione normativa è di rendere prevedibile ai destinatari le conseguenze delle loro condotte”. Il Codice, costituito da sei Titoli, per 155 articoli in tutto, riguarda:  l’attività agricola e, quindi, le figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività, compresa la vendita dei prodotti agricoli; le società agricole; i contratti agrari; le coltivazioni OGM; la creazione di aziende agricole, anche attraverso l’acquisizione della terra per successione o per prelazione.

Dopo la riforma, cosa cambia nel sistema enologico italiano. Con la riforma il Consiglio dei ministri ha dato l’ok anche alla nuova legge sulla tutela delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini adeguata alla nuova Ocm comunitaria, l’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Le novità principali del nuovo decreto legislativo si trovano negli articoli 3, 12, 13 e 14.

Classificazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche. L’articolo 3 sottolinea che, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della legge 164/1992 e pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane “Docg, Doc e Igt” costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.

Schedario viticolo. L’articolo 2 introduce una sostanziale semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori attraverso la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti Do, elenco vigneti Igt) con l’unico strumento dello Schedario viticolo comunque gestito dalle Regioni.

Controlli e vigilanza. L’articolo 13 dispone che il controllo delle denominazioni protette e indicazioni geografiche viene affidato per la totalità delle sue fasi a un unico soggetto, individuato dai produttori della Do e/o Ig e che sarà l’unico titolato all’attività di controllo (“se un provvedimento simile fosse stato varato tempo addietro – ha detto il Ministro Zaia – casi come quello del Brunello non sarebbero acccaduti”).

Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti. L’articolo 14 prevede infine un’unica denuncia di produzione annuale che annulla l’attuale decuplicazone della denuncia delle uve Do e Igt alle competenti Camere di Commercio.

(fonti: Ministero politiche agricole alimentari e forestali/Associazione Italiana Sommeliers)